IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  maggio 2008, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009,
lo  stato  di  emergenza  in relazione agli insediamenti di comunita'
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  30  maggio  2009,  nn.  3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  Regioni  sopraindicate,  con  cui  sono stati
nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;
  Viste  altresi'  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764,
con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire
il  rapido  espletamento degli interventi previsti per il superamento
del predetto stato di emergenza;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  maggio 2009, con cui e' stato ulteriormente prorogato, fino al 31
dicembre  2010,  lo  stato  di emergenza nel territorio delle regioni
Campania,  Lazio  e  Lombardia,  ed  estesa anche al territorio della
regione Piemonte;
  Considerata  la  situazione di estrema criticita' determinatasi nel
territorio della regione Piemonte, a causa della presenza di numerosi
cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente
insediati nelle aree urbane;
  Considerato  che  detti  insediamenti,  a  causa della loro estrema
precarieta' hanno determinato una situazione di grave allarme sociale
con  possibili  gravi  ripercussioni  in termini di ordine pubblico e
sicurezza,  nonche' una altrettanto grave situazione di allarme sotto
il  profilo  igienico-sanitario  e  di  incolumita'  per  gli  stessi
residenti nei campi;
  Ravvisata  la necessita' di procedere all'adozione di provvedimenti
di  carattere  straordinario  e  derogatorio,  finalizzati  al rapido
superamento  dell'emergenza,  rimandando ad organi all'uopo istituiti
la realizzazione dei singoli interventi;
  Ravvisata  l'esigenza  di  attivare,  in  analogia  a  quanto  gia'
positivamente  sperimentato in relazione alla situazione di emergenza
venutasi  a  creare  nel  territorio  delle regioni Campania, Lazio e
Lombardia,  ed in conformita' con le linee guida emanate dal Ministro
dell'interno,  previo  parere  del Garante per la protezione dei dati
personali  in  data  18  luglio  2008,  tutte  le  iniziative volte a
garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' delle
persone,  assicurando  mezzi  certi di identificazione, anche ai fini
dell'applicazione  delle vigenti disposizioni di carattere umanitario
e  in  materia  di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso
alle  prestazioni  essenziali  di  carattere sociale, assistenziale e
sanitario  avuto  anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o
organizzazioni  criminali che utilizzano l'incertezza sulla identita'
o  sulla  provenienza anagrafica, al fine di porre in essere traffici
illeciti e gravi forme di sfruttamento;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il  prefetto  di Torino e' nominato commissario delegato per la
realizzazione   di  tutti  gli  interventi  necessari  al  definitivo
superamento  dello  stato  di  emergenza nel territorio della regione
Piemonte  e  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  28  maggio  2009  e  provvede  all'espletamento  delle
iniziative   previste   dall'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 in data 30 maggio 2008.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 il commissario delegato
prefetto  di  Torino  provvede  con  i poteri ed ai sensi della sopra
citata  ordinanza  del 30 maggio 2008, come integrata dalle ordinanze
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 1° aprile 2009, n.
3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764.